Circolare D.A.P. 25 gennaio 1996, n. 3412/5862. Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della L. 26 luglio 1975, n. 353.

Circolare D.A.P. 25 gennaio 1996, n. 3412/5862. Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della L. 26 luglio 1975, n. 353.

 

Circolare D.A.P. 25 gennaio 1996, n. 3412/5862. Impiego degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della L. 26 luglio 1975, n. 353.

 

Com’è noto l’amministrazione penitenziaria può avvalersi della collaborazione degli esperti:

1) nell’ambito delle attività di osservazione comportamentale e scientifica della personalità nonché per il trattamento di sostegno e rieducativo, (art. 80 IV comma legge 354/75, artt. 28 e 29 D.P.R. 431/76 e successive modifiche con interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti (art. 1 D.P.R. 431/76);

2) nelle Commissioni per il regolamento interno dell’Istituto (artt. 1 e 16 legge 354/75), per la scelta dei libri per la biblioteca dei detenuti e degli internati (artt. 12 e 1 legge 354/75), nonché nelle Commissioni circoscrizionali art. 120 D.P.R. 431/76;

3) nell’ambito del servizio <<Nuovi Giunti>> (circolari 3233/5683 del 30 settembre 1987 e n. 3245/5695 del 16 maggio 1988);

4) nell’ambito del presidio sanitario in favore dei soggetti tossicodipendenti e affetti da H.I.V. (legge 162/90 T.U. 309/90).

In attuazione dell’art. 30, comma IV lettera “a” della L. 395 del 15 dicembre 1990, e dell’art. 8 lettera “m” del decreto legislativo n. 444 del 30 ottobre 1992 e ad integrazione delle disposizioni già emanate con le ministeriali n. 115296/d.1., del 24 maggio 1994 e pari numero del 5 maggio 1995, si rende necessario riordinare sistematicamente aggiornandole, l direttive fino qui emanate, al fine di semplificare il lavoro degli operatori penitenziari.

Ciò premesso si evidenzia quanto segue:

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Presupposto della collaborazione in qualità di esperto negli istituti e servizi penitenziari è l’inserimento del professionista nell’elenco istituito presso ogni Provveditorato.

Negli elenchi in questione, aggiornati periodicamente, non possono essere iscritti i componenti delle sezioni di sorveglianza, gli iscritti negli Albi degli avvocati e procuratori legali, i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il Provveditore concede l’autorizzazione alle direzioni degli Istituti ad avvalersi della collaborazione dell’esperto, indicando sia il nominativo e sia il monte ore da attribuire allo stesso per lìespletamento dei diversi servizi cui detti professionisti sono previsti.

Neòòa designazione degli esperti si potrà operare una scelta paritetica (psicologi-criminologi) se il numero di esperti è di due unità operanti nell’Istituto. In caso che gli esperti superino le due unità il rapporto dovrà essere di 2 a 1. Negli Istituti ove opera un solo esperto la scelta, possibilimente cadrà sull’esperto in psicologia. Ovviamente si tratta di indicazioni di massima, non vincolanti.

Si richiama, per quanto riguarda l’attività di osservazione e trattamento, il rapporto monte ore mensile esperti-detenuti, mediamente presenti in istituto: 50 vacazioni orarie per ogni 150 detenuti condannati o internati o 250 giudicabili.

Sarà cura di ogni Provveditorato, nell’ambito di competenza, ripartire, secondo le varie necessità, il monte ore complessivo attribuito. Il limite massimo di ore attribuibile ad ogni esperto rimane fissato in non oltre le 64 ore mensili, anhce se in diversi servizi.

Al fine di evitare possibili, dannose confusioni di ruolo va in ogni caso evitato che sia nominato in un istituto, un professionista che già operi a diverso titolo (medico, insegnante, assistente volontario, ecc.).

Si sottopone ancora l’attenzione dei signori Provveditori, per contenre il costo globale degli esperti, l’esigenza di limitare l’utilizzazione di uno stesso esperto in più istituti, riducendo il ricorso al pagamento del rimborso forfettario ai casi strettamente necessari.

Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell’istituto o servizio  interessato sottoscriverà l’accordo individuale in cui dovrà essere specificato il numero delle ore autorizzate dal Provveditorato, che l’esperto si impegna a svolgere mensilmente.

I provveditorati invieranno trimestralmente all’Ufficio !° divisione 2/D, il quadro consuntivo delle vacazioni effettivamente svolte da ogni esperto nei singoli istituti, come da schema allegato.

Qualora dall’analisi delle prestazioni effettuate dovesse emergere una scarsa presenza dei professionisti in  questione, ovvero un loro impegno non corrispondente alle esigenze dei programmi dell’istituto, i Provveditorati, sentite le direzioni interessate, adotteranno gli opportuni provvedimenti (riduzione del numero delle ore autorizzate, o revoca dell’incarico).

Al fine, poi, di tenere iscritti negli appositi elenchi, esclusivamente nominativi di professionisti effettivamente disponibili a collaborare in tempi brevi con le direzioni degli istituti, i Provveditori procederanno alla cancellazione di coloro che dichiarino indisponibili.

Provvedranno altresì, alla cancellazione di quei professionisti che non sono più reperibili ovvero che hanno reiteratamente rifiutato di collaborare con l’amministrazione. queste ultime cancellazioni dovranno essere adeguatamente motivate e dovranno porre in evidenza il fatto che all’esperto siano state prospettate possibilità di incarichi in sedi diverse (nel caso di diniego ad operare in una cosiddetta isola “minore”, all’esperto dovrà essere proposto prima della cancellazione anche un incarico presso un istituto della terraferma).

ONORARI PER GLI ESPERTI

Per le prestazioni libero-professionali dell’esperto, continuerà ad essere corrisposto, dietro presentazione di regolare parcella, l’onorario previsto al lordo delle ritenute fiscali e al netto dell’Iva, per ogni ora di prestazione effettuata.

La competenza per la contabilizzazione spetta al direttore dell’istituto presso il quale il professionista opera.

Si ritiene opportuno precisare ancora una volta che la liquidazione della parcella e dell’eventuale rimborso spese può essere effettuata mensilmente solo per comodità contabile, attesa la difficoltà di procedere a tale liquidazione di volta in volta come in realtà si dovrebbe.

Per ottenere la liquidazione delle sue prestazioni il professionista presenterà alla direzione dell’istituto apposita fattura in regola con le vigenti disposizioni.

Nella fattura o in una dichiarazione a parte sottoscritta dall’esperto saranno precisate le date e le ore delle prestazioni e la direzione vi apporrà il visto di convalida, previo controllo del registro di ingresso o dei tornelli.

L’ammontare della somma pagata agli esperti che siano anche lavoratori dipendenti da altri soggetti pubblici o privati, dovrà essere comunicato, all’Ufficio tenuto all’erogazione degli stipendi e delle altre retribuzioni a carattere fisso del professionista, affinché se ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d’anno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato all’art. 11 L. 14 aprile 1977 n. 114).

Si richiamano gli ulteriori adempimenti stabiliti dall’art. 20 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 e successive mdificazioni.

RIMBORSO SPESE AGLI ESPERTI

Per qaunto concerne l’eventuale rimborso spese al professionista, si ribadisce che non compete per gli spostamenti che il predetto effettua dal luogo di sua abituale dimora per raggiungere la direzione presso la quale è incaricato né il calcolo delle vacazioni, che va riferito soltanto alla durata effettiva delle prestazioni professionali svolte su richista esclusiva dell’Amministrazione.

Nel caso tuttavia in cui l’esperto sia stato incaricato di collaborare con più istituti ubicati in comuni diversi dal luogo di residenza, per gli spostamenti effettuati dalla sede di un istituto ad un altro, sarà riconosciuto il rimborso forfettario di ogni forma di spesa affrontata nella misura di Lire 200 per ogni chilometro percorso (compreso il ritorno).

A tal fine il professionista richeiderà la liquidazione del rimborso in questione alla direzione autorizzata ad avvalersi della sua colaborazione per il maggior numero di ore, dichiarando i giorni e le ore degli avvenuti spostamenti, nonché i relativi cilometraggi. La direzione dell’istituto, di cui sopra, procederà alla liquidazione, previa conferma, – anche a mezzo fonogramma – dell’esattezza della dichiarazione dell’esperto, da parte delle direzioni degli istituti interessati.

Ove il comune di dimora del professionista sia più vicino alla sede dell’istituto raggiunto, il rimborso va calcolato su tale distanza.

Ove l’esperto sia già in trasferta, perché proveniente da un ostotuto e sia immediatamente dopo diretto ad altro istituto, è evidente che non compete un rimborso per un doppio viaggio di andata e ritorno ma soltanto per un viaggio.

Poiché presso ogni Provveditorato è stata istituita la commissione per la selezione degli aspiranti esperti, si precisa che ai componenti esterni di detta Commissione si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 della L. 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento di missione spettante ad estranei alle amministrazioni dello Stato, nonché all’art. 2 della L. 5 giugno 1967, n. 417, relativo al compenso spettante ai componeneti di Commissioni, Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali. Il capitolo 2105, per le attività di osservazione e di trattamento e servizio <<Nuovi Giunti>> e sul capitolo 2120 per le atività del presidio sanitario per detenuti tossicodipendenti ed affetti da H.I.V.

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