L’ascolto del minore testimone – Linee Guida Nazionali

L’ascolto del minore testimone – Linee Guida Nazionali


1. Premessa
 
1.1 Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver
utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così
come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed
esperienze personali.
 
1.2 E’ metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben
definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione
di dati e fondata – laddove possibile – su tecniche ripetibili e controllabili.
 
1.3 L’esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la
specifica competenza in tema, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta
scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve
essere inoltre in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in
ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le
eventuali pubblicazioni sull’argomento.


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L’ascolto del minore testimone

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