Lo Psicologo come Giudice Onorario

Lo Psicologo come Giudice Onorario

Giudice Onorario (Tribunale per i minorenni) Consigliere Onorario (Corte d’appello per i minorenni) ed Esperto (Tribunale di Sorveglianza) sono ruoli che può ricoprire lo psicologo, nominato tramite apposito bando che si rinnova ogni tre anni. Potete trovare il bando sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura alla voce bandi di concorso.

Lo psicologo, in questo ruolo, è un esperto tecnico, un componente privato, il cui titolo differisce a seconda della sezione in cui è chiamato ad operare. I componenti privati per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall’ufficio presso il quale sono addetti.
Il componente privato opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.

 

GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1441 Partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni. (GU Serie Generale n.2 del 03-01-1957) – che potete trovare qui – ha introdotto la figura dello psicologo tra i cultori chiamati a comporre il collegio del Tribunale per i minorenni.

Art. 2. (Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni).
In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d’appello, e’ istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d’appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta’.

Per i componenti privati presso gli uffici giudiziari minorili di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un’attività pratica di natura formativa della durata di due mesi

Il giudice onorario non è un consulente tecnico ma ha il compito di giudicare, come il giudice togato. Il giudizio del giudice onorario si fonda sulle conoscenze tecniche e scientifiche della sua materia – in questo caso la psicologia. Il giudizio del giudice togato si fonda sulla norma giuridica.

 

CONSIGLIERE ONORARIO DI CORTE D’APPELLO

Il Consigliere Onorario opera nella Sezione per i Minorenni, presente in ogni Corte d’appello, la quale giudica sugli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i minorenni e che è presieduta da un presidente di sezione della stessa Corte.


ESPERTO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d’Appello. E’ organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni e da esperti non togati (in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche).
I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, uno dei magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto e due esperti. Le decisioni sono emesse con ordinanza in camera di consiglio. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Agli Esperti nel Tribunale di Sorveglianza, (art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354) è chiesto di emettere un giudizio tecnico scientifico sulla personalità della persona detenuta.
Queste figure di giudici non togati, secondo quanto stabilito dagli articoli 70 e 80 della legge, possono essere, tra gli altri, professionisti esperti in psicologia.

 

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