La pericolosità sociale

La pericolosità sociale

PERICOLOSITA’ SOCIALE: Caratteristica eventuale dell’autore del reato, consistente nella probabilità che commetta altri reati, da valutarsi in base alle circostanze indicate nell’art. 133, non permanente in quanto sottoposta a riesame e presupposto per l’operatività delle misure di sicurezza (art. 203).

Le quattro forme specifiche di pericolosità criminale previste dal codice civile sono:

  • recidiva (effetto principale = aumento sanzione penale)
  • abitualità (comporta l’applicazione di una misura di sicurezza)
  • professionalità nel reato (comporta l’applicazione di una misura di sicurezza)
  • tendenza a delinquere (comporta l’applicazione di una misura di sicurezza)

“La pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la species, poichè la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico – preventiva della capacità criminale ma non con quella etico – retributiva della medesima” (Cass., II, 5.6.1990, n.9572, Aresu, CED).

 

Codice penale
Libro I
Dei reati in generale
Titolo VIII
Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
disposizioni generali

 

Art. 202. Applicabilità delle misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203. Pericolosità sociale.

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

 

Codice penale
Libro I
Dei reati in generale
Titolo V
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena

 

Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

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