Modulistica per il primo incontro

Modulistica per il primo incontro

Quando il paziente si presenta per la prima volta da voi, è necessario che compiate alcuni adempimenti burocratici. Sono noiosi – è vero – ma permettono al professionista di essere in regola, ed al paziente di essere a conoscenza di ciò che comporta l’inizio del percorso.

Sono 4 i moduli che dovrete far firmare. Per comodità, vi consiglio di creare un unico file. In fondo all’articolo troverete allegati degli esempi, sta a voi, poi, modificarli secondo la vostra effettiva prestazione.

  1. Il consenso informato alla prestazione
  2. Pattuizione al compenso
  3. Il trattamento dei dati personali
  4. L’informativa sul diritto di opposizione alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il MOD. 730/Unico precompilato da parte del paziente al Sistema Tessera Sanitaria

Andiamo a vederli nel dettaglio.

 

1 – CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE

Il principio generale è: il cliente deve essere adeguatamente informato su una serie di aspetti relativi alla prestazione professionale e su tali aspetti deve esprimere il proprio consenso.

Il consenso non deve essere rilasciato necessariamente in forma scritta; farlo, però, tutela il professionista: se fatto firmare in forma scritta, il professionista è in possesso della prova dell’adempimento dei propri obblighi informativi.

Il professionista deve perciò informare il cliente circa:

  • il proprio ruolo e la competenza;
  • i rischi e i disagi che il cliente può subire durante la prestazione;
  • i benefici che si possono ottenere;
  • le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche;
  • le possibilità che il cliente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento;
  • la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Articolo 24 C.D.: Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

 

2 – OBBLIGO DI PATTUIZIONE DEL COMPENSO PER ISCRITTO (Preventivo)

Il D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali ha introdotto l’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico professionale.
La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale.
Tale adempimento consiste nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un preventivo di massima che deve essere adeguato all’importanza dell’opera.

L’obbligo si applica a tutti gli incarichi conferiti a partire dal 29 agosto 2017. Dal 29 Agosto 2017, infatti, il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.” (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg

Ovviamente, il numero di sedute è presunto: è impossibile per noi prevedere esattamente il quantitativo di incontri senza neanche aver effettuato un primo colloquio. Specificatelo! Potrete, in base all’andamento del percorso, fare un’integrazione – comunicandolo al paziente – alla scrittura privata.
 
Il documento deve essere redatto in 2 copie: una per il paziente ed una per lo Psicologo.
 
 

3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI (la cosiddetta Privacy)

Il D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy preve che i dati personali di cui viene in possesso il professionista nello svolgimento dell’attività lavorativa siano custoditi con la massima cura.

E’ necessario che lo Psicologo, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, faccia firmare un’informativa a riguardo al proprio cliente, e che questi esprima il suo consenso al trattamento – sia dei dati personali di tipo generico, sia di quelli considerati sensibili.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all’interessato – per iscritto o verbalmente – le seguenti informazioni:

Art. 13. Informativa D.Lgs. 196/2003

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o

incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della

registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge

7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati

rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di

lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248

 

4 – TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Dal 14 Novembre 2016, al momento dell’emissione del documento fiscale, l’assistito potrà manifestare l’opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, chiedendo oralmente al Professionista l’annotazione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal Professionista (art.4 D.M. 16 settembre 2016).

Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria o assimilata (alcune delle prestazioni svolte da Psicologi) devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema Tessera sanitaria e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese sanitarie.

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/

Vi suggerisco di preparare il documento informativo da far firmare al paziente (non è obbligatorio).

Altrimenti, annotate solo l’eventuale opposizione, sulla fattura per il cliente e sulla vostra copia.

Cosa deve fare di preciso il professionista?

  • Iscriversi al Sistema Tessera Sanitaria: www.sistemats.it
  • Chiedere al cliente se si oppone o meno alla trasmissione dei dati al STS
  • I soli clienti ai quali dovrete chiederlo sono i cittadini PRIVATI ed ITALIANI (se sono cittadini stranieri non dovrete chiedere alcunché, così come non dovrete chiedere alcunché se lavorate per enti, associazioni, ecc.) nei confronti dei quali erogate una prestazione SANITARIA (Es.: una CTU non è una prestazione sanitaria).
  • Caricare i dati nel STS entro il 31 Gennaio di ogni anno

Avete necessità di sapere quali prestazioni rientrano precisamente in quelle sanitarie? Potete verificare nel nomenclatore: http://www.psy.it/nomenclatore

La prima situazione particolare si verifica quando una fattura sia stata emessa nell’anno 2015 ed incassata dal professionista solo nell’anno 2016. In tal caso si ritiene che i dati relativi a tale documento debbano essere inviati al Sistema TS entro il prossimo 31 gennaio 2017, insieme alle fatture emesse nell’anno 2016. La fattura, infatti, risulterà detraibili da parte del paziente solo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016.
Allo stesso modo, qualora una fattura sia stata emessa nell’anno 2016 ed incassata solo nell’anno 2017, ma comunque prima del 31 gennaio 2017 (termine ultimo per l’invio al sistema dei
dati relativi all’anno 2016), i relativi dati dovranno essere indicati insieme a quelli delle fatture emesse nell’anno 2016 indicando però come data di incasso l’anno 2017.
Qualora invece, una fattura sia stata emesse nell’anno 2016 ma non sia ancora stata incassata entro il prossimo 31 gennaio 2017, si ritiene che i dati di tale fattura non debbano essere comunicati quest’anno, in quanto non si ha ancora a disposizione la data di incasso della stessa. Tale fattura dovrà essere invece comunicata al sistema insieme alle fatture relative all’anno 2017, il cui termine di invio scadrà in data 31 gennaio 2018.

ATTENZIONE: In caso di prestazioni professionali a favore di una coppia o di un minore di anni 16 i documenti dovranno essere firmati da entrambi i partner/entrambi i genitori; in caso di persona interdetta, dovrà firmalo chi ne esercita la tutela (Art. 31 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

I vari Ordini professionali regionali hanno messo a disposizione dei fax simile che è possibile utilizzare, avendo cura di modificarli con i propri dati e le caratteristiche dell’effettiva prestazione che andremo a fornire.

A questo link che riporta al sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, potete trovare la modulista necessaria: https://www.ordinepsicologitoscana.it/modulistica.php

 

Buon lavoro!

 

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