Circolare 12 giugno 2013 – Impiego degli esperti art. 80 comma 4 L. 354/1975

Circolare 12 giugno 2013 – Impiego degli esperti art. 80 comma 4 L. 354/1975

Circolare 12 giugno 2013 – Impiego degli esperti art. 80 comma 4 L. 354/1975

12 giugno 2013


DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e della formazione

Prot.GDAP n.0208839-2013
CIRCOLARE N. 3645/6095

Ai Signori Provveditori Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

e p c

Al Signor Vice Capo del Dipartimento vicario

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

 

Oggetto: Impiego degli esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  1. Si ritiene ormai improcrastinabile che questa Amministrazione si soffermi nuovamente sul tema in oggetto, considerando lo stretto legame sotteso agli aspetti giuridici e funzionali della questione, alla luce sia della entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri primo aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, sia dell’esistenza di taluna giurisprudenza che (erroneamente) ha ritenuto di poter consolidare posizioni di lavoro dipendente, sia del budget economico a disposizione dell’Amministrazione.
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008, già citato, ha mantenuto in capo all’Amministrazione penitenziaria le competenze in tema di osservazione e trattamento esercitate dagli esperti convenzionati ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’unica previsione sull’argomento si ritrova all’articolo 3, comma 6, dove si ammette la facoltà per le Aziende sanitarie locali di avvalersi di convenzioni con gli esperti di cui ap-pena detto, in fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed agli internati.
    Quanto appena detto consolida un percorso di reciproca collaborazione pluri-decennale fra una Amministrazione, operosa nell’attuare il mandato costituzionale, e gli esperti professionisti qualificati nell’agire penitenziario intra ed ex-tramurale, che appare assolutamente riduttivo considerare alla stregua di con-sulenti: trattasi di collaborazione capillare soprattutto nel front office istituziona-le che si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati.
  3. L’Amministrazione, quindi, ritiene, ancora una volta, di sottolineare l’utile apporto sinergico degli esperti in parola:
    1. nell’ambito delle attività di osservazione comportamentale e scientifica della personalità con interventi mirati a sostenere la privazione della libertà;
    2. nelle procedure di valutazione per l’ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti in termini sia di revisione critica del reato sia di pericolosità sociale;
    3. nell’osservazione dei detenuti di cui al comma 1 quater dell’art.4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e nell’applicazione della sorveglianza particolare, di cui al comma 2 ex art. 14 bis della medesima legge;
    4. nell’ambito degli uffici di esecuzione penale esterna, per lo svol-gimento delle attività di osservazione nei confronti di soggetti libero-sospesi, nonché delle attività trattamentali nei confronti delle persone in misura alternativa;
    5. nelle commissioni per il regolamento interno dell’istituto (art. 16 legge 26 luglio 1975, n. 354);
    6. per la scelta dei libri per la biblioteca dei detenuti e degli internati (artt. 1 e 12 legge 354/75);
    7. per l’osservazione psicologica intramuraria su richiesta degli psicologi del Servizio Sanitario Nazionale che, ai sensi delle linee di indirizzo di cui all’allegato A) del D.P.C.M. primo aprile 2008, svolgono la valutazione psicologica di tutti i nuovi ingressi.
  4. Le disposizioni organizzatorie di cui agli articoli 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono perciò interamente efficaci e vigenti.
  5. Gli elenchi formati in attuazione della citata normativa hanno durata non superiore ai quattro anni;
  6. Presupposto della collaborazione in qualità di esperto negli istituti e negli uffici è l’inserimento del professionista, regolarmente iscritto al competente Al-bo professionale, ove esistente, nell’elenco istituito presso ogni Provveditorato e non aver compiuto il settantesimo anno di età.
  7. Il Provveditore concede l’autorizzazione alle direzioni degli istituti e degli uffici ad avvalersi della collaborazione dell’esperto, indicando il monte ore da attribuire allo stesso. Sarà cura di ogni Provveditorato, nell’ambito di competenza, ripartire secondo le varie necessità il monte ore complessivamente attribuito.
  8. Al fine di evitare confusioni di ruolo non può in ogni caso essere nominato in un istituto o ufficio un professionista che già vi operi a diverso titolo.
  9. Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell’istituto o ufficio interessato sottoscriverà l’accordo individuale, di cui si allega fac-simile, nel quale dovrà essere specificato il numero delle ore autorizzate che l’esperto si impegna a svolgere mensilmente. L’accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione.
  10. Il Provveditore procederà, con motivato provvedimento, alla cancellazione dei professionisti che non siano più reperibili ovvero che abbiano rifiutato di collaborare con l’Amministrazione.
  11. Ciascun Provveditorato trasmetterà al Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP) e all’Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI), l’elenco degli psicologi iscritti ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  12. La competenza per la contabilizzazione spetta alla direzione dell’istituto o ufficio presso il quale il professionista opera.
  13. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liqui-dazione delle competenze con l’indicazione delle attività svolte, nonché il gior-no e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l’orario effettuato dal professionista mediante il cartellino segnatempo, saranno verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registri di portineria, ovvero, ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all’autorità dirigente l’obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell’orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti. Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.
  14. Circa la Commissione per la selezione degli aspiranti esperti, si precisa che ai componenti esterni di detta Commissione si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, nonché all’art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, relativo al compenso spettante ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali. Il capitolo al quale imputare la spesa è il 1671, p.g. 19.
  15. La spesa relativa al pagamento delle parcelle degli esperti grava sul capitolo 1761, p.g. 8.
  16. La presente sostituisce tutte le precedenti circolari in materia.
  17. I Signori Provveditori provvederanno a dare opportuna esecuzione alle istruzioni contenute nella presente circolare rendendole note agli istituti e uffici interessati ed avranno cura di comunicare annualmente il numero complessivo degli esperti che prestano la propria attività nelle suddette strutture di rispettiva competenza.

Roma, 12 giugno 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino

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